Art. 2.
(Attestazione di competenza).

      1. È istituita l'attestazione di competenza, in attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si certifica l'esercizio abituale della professione di agente e rappresentante di commercio, il suo costante aggiornamento e una condotta conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
      2. L'attestazione di competenza non è vincolante per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, è rilasciata agli agenti iscritti alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3.
      3. L'attestazione di competenza è rilasciata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le attestazioni di competenza devono comunque avere carattere oggettivo e contenere

 

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dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.